Art. 4.
(Regimi speciali di tutela).

      1. Alle grotte marine già assoggettate a strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento ai sensi di norme di legge o di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica il regime di tutela di cui all'articolo 3.
      2. Nel caso di grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, nonché di preminenti interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica nazionale, gli strumenti di tutela previsti dall'articolo 3 sono adottati sentite le amministrazioni centrali competenti.

 

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